Regolamento d'Istituto
Documento che stabilisce le regole per il rispetto dei diritti e dei doveri da parte di tutte le componenti scolastiche.
Tipologia
Regolamento
Descrizione estesa
Il Regolamento d'Istituto rappresenta uno dei documenti più importanti per ogni Istituto, consiste nell'attuazione dello Statuto. Deve dunque dichiarare le modalità, gli spazi i tempi di azione degli studenti, stabilire le regole che garantiscano il rispetto dei diritti e dei doveri da parte di tutte le componenti scolastiche e prevedere eventuali sanzioni.
REGOLAMENTO DELL’ ISTITUTO AGRARIO DI FIRENZE
APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO D’ISTITUO DEL 17/12/24
PREMESSA
Il Regolamento d’Istituto ha lo scopo di assicurare il funzionamento dell’Istituto Agrario di Firenze che riconosce e intende garantire la scuola quale ambiente di crescita, confronto, fucina di conoscenza ove si sviluppano abilità sociali e pensiero critico.
Centro di vita democratica e di partecipazione, comunità dialogante l’Istituto ricerca la composizione di diritti uguali e contrari e soluzioni di mediazione. Su tali premesse lo svolgimento della funzione di insegnamento è contrassegnato dal contesto di comunità e dall’ esistenza di una relazione in cui campeggia l’aspetto relazionale insegnante-studenti, fondato sul reciproco rispetto.
L’istituto Agrario di Firenze riconosce altresì e intende garantire allo studente in quanto persona l’effettivo esercizio dei propri diritti di libertà, sia quelli già costituzionalmente regolati, sia quelli relativi all’esplicitazione delle caratteristiche peculiari della personalità di ciascuno.
L’Istituto favorisce e promuove l’inclusione da considerare come un’esperienza di apertura verso l’altro e di accoglienza delle diversità, privilegiando il benessere e la consapevolezza sui fattori di rischio per la salute.
ART. 1 - “VALIDITÀ E DURATA”
Il presente Regolamento entra in vigore subito dopo la sua approvazione da parte del Consiglio d’Istituto
e affissione all’Albo. È inserito nel sito web della Scuola.
ART. 2 – “DISPOSIZIONI GENERALI”
2.1) Tutto il personale scolastico, gli studenti e i genitori sono tenuti a conoscere e a rispettare le norme stabilite nel presente regolamento quale garanzia del buon funzionamento dell'Istituzione scolastica.
2.2) La scuola è un bene comune e, pertanto, tutti coloro che ne usufruiscono devono tenere un comportamento corretto e rispettoso di cose e persone. È quindi responsabilità di ciascuno rispettare gli arredamenti scolastici, le attrezzature didattiche in genere e avere massima cura degli ambienti, ivi compresi gli spazi esterni.
2.3) Le persone estranee che non hanno rapporti con la scuola per accedevi devono avere autorizzazione dalla Dirigenza.
ART. 3 – “DIRITTI DELLO STUDENTE”
Fermi i diritti sanciti nel Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di cui al DPR 24 giugno 1998, n. 249 ad integrazione del predetto Statuto è diritto di ogni studente:
3.1) vivere un ambiente plurale ed inclusivo, con un servizio educativo-didattico di qualità favorevole allo sviluppo integrale della persona, a servizi di promozione della salute e di assistenza psicologica;
3.2) essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, e di parteciparvi in maniera attiva e responsabile;
3.3) essere informato sul proprio andamento didattico in modo puntuale e trasparente, attraverso il voto/punteggio assegnatogli dai Docenti, per poter autovalutarsi ed apportare gli utili correttivi al proprio impegno scolastico e al proprio metodo di studio;
3.4) ricevere offerte formative aggiuntive e integrative;
3.5) partecipare ad iniziative educative utili per il mantenimento di un buono stato di salute;
3.6) Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione
3.7) Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali
3.8) Agli Studenti è consentito lo svolgimento di Assemblee Studentesche secondo le modalità previste dal Regolamento degli Organismi di Partecipazione
ART. 4 – “DOVERI DELLO STUDENTE”
Fermi i doveri sanciti nel Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di cui al DPR 24 giugno 1998, n. 249, ad integrazione del predetto Statuto è dovere di ogni studente:
4.1) frequentare regolarmente la scuola e di impegnarsi assiduamente nello studio, per garantirsi, con la costanza e il continuo esercizio, il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici utili allo sviluppo della sua coscienza critica e all'acquisizione delle competenze necessarie per la prosecuzione degli studi e/o l'immissione nel mondo del lavoro;
4.2) rispettare l’orario di ingresso ai locali scolastici, ed essere puntuale e assiduo alle lezioni e giustificare formalmente le assenze secondo le modalità previste nell’art. 6;
4.3) entrare e uscire dall’Istituto seguendo i percorsi di entrata/uscita previsti dal Piano di Sicurezza
dell’Istituto Agrario ed indicati da apposita cartellonistica;
4.4) rimanere in classe e non uscire durante il cambio orario senza l’autorizzazione del docente titolare dell’ora di lezione, e al termine delle lezioni non soffermarsi nei locali scolastici, non consumare merende e bevande durante le ore di lezione e solo durante gli appositi intervalli;
4.5) avere capacità di autocontrollo in caso di assenza del docente;
4.6) mantenere in ogni momento della vita scolastica un comportamento e un linguaggio corretti e un abbigliamento consono all’ambiente;
4.7) studiare sistematicamente ed evitare di sottrarsi alle verifiche senza un valido motivo;
4.8) controllarne quotidianamente il registro elettronico e/o il sito per avere contezza dei compiti assegnati e delle comunicazioni e circolari della scuola
4.9) svolgere autonomamente i compiti in classe assegnati dai docenti, a meno che non si tratti di lavori di gruppo;
4.10) rispettare tutti coloro che operano nella scuola: il dirigente, i docenti, il personale ATA;
4.11) non fumare nei locali scolastici, pertinenze incluse;
4.12) non utilizzare all’interno dell’edificio scolastico il cellulare – ed apparecchiature elettroniche ad esso assimilabili salvo specifiche autorizzazioni;
4.13) avere cura degli ambienti, delle strutture, degli arredi e degli strumenti;
4.14) usare sempre i dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati per ogni tipo di attività proposta dal docente (tute, scarpe, camici, guanti adatti per l'agente che si deve manipolare, occhiali di sicurezza, maschere, etc.);
ART. 5 – “FREQUENZA A SCUOLA”
La frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita scolastica sono elementi che concorrono in modo positivo agli
apprendimenti e alla costruzione dell’ambiente di apprendimento ad essi funzionale. La frequenza è esercizio di un diritto/dovere da parte degli studenti e contribuisce alla valutazione in sede di scrutinio pertanto:
il numero delle assenze concorre alla valutazione del voto di condotta e all’assegnazione del credito scolastico, secondo i criteri definiti in ambito “collegiale” e inseriti in una griglia che viene allegata al PTOF;
ai fini della validità dell'anno scolastico per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta “la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale e il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle eventuali deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo” (art.14 del D.P.R. 122/09). Nel calcolo delle assenze rientrano anche le ore di mancata frequenza per entrate posticipate o uscite anticipate. La base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza è il monte ore di lezione che consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline e non della quota oraria annuale di ciascuna disciplina (C.M. n. 20 del 04.03.2011).Tutte le famiglie vengono informate del numero di assenze dei figli attraverso la pagella del primo quadrimestre e/o attraverso le comunicazioni del docente coordinatore In ogni caso, tutte le famiglie vengono informate del numero di assenze dei figli attraverso la pagella del primo quadrimestre e/o attraverso le comunicazioni del docente coordinatore. I genitori sono tenuti a controllare sul registro elettronico e/o sul sito la presenza di comunicazioni circolari pubblicate.
ART. 6 - “ASSENZE”
Le assenze dalle lezioni devono essere giustificate:
- da uno dei due genitori o da chi ne fa le veci - d’ora poi definito come genitore - per i minori di 18 anni;
- dallo studente stesso, se maggiorenne.
La modalità di giustificazione dell’assenza è diversa in relazione alla tipologia, secondo quanto disposto dai commi successivi.
A. Assenza dello studente PER MOTIVI PERSONALI (malattia, di famiglia…)A1. La giustificazione, deve essere effettuata sul libretto web, nell’apposita sezione del registro elettronico in modo da risultare visibile al docente della prima ora di lezione del giorno di rientro a scuola;
A2. Non è necessario il Certificato medico se non in seguito a ricoveri ospedalieri
A3. In caso di ricovero ospedaliero e\o di convalescenza per un periodo prolungato superiore ai trenta giorni, dietro richiesta scritta supportata da certificazione medica, può essere attivata la DAD
A4. Le assenze per motivi di famiglia superiori a sei (6) giorni dovranno essere preventivamente comunicate per il tramite della mail istituzionale al Coordinatore di classe, con esplicitazione della motivazione dai genitori o dallo studente se maggiorenne. Si invitano gli studenti e le loro famiglie a concordare con gli insegnanti eventuali assenze per motivi di famiglia in modo da non compromettere il superamento dell’anno scolastico.
A5. L’omessa giustificazione nei termini e nelle modalità di cui sopra, comporterà l’ammissione in classe dello studente “con riserva”. Il docente annoterà sul registro elettronico di classe – alla voce annotazioni- il mancato rispetto da parte dello studente sia esso minorenne che maggiorenne, di quanto sopra disposto. Se tale comportamento è reiterato, dopo la terza volta potrà essere oggetto di sanzione disciplinare a carico dello studente e concorrerà alla valutazione del voto di condotta. In ogni caso la giustificazione dovrà risultare sul libretto web, non oltre il terzo giorno dal rientro a scuola dello studente; in mancanza, lo studente sarà riammesso in classe (al quarto giorno) solo se riaccompagnato a scuola da uno dei genitori o di chi ne fa le veci.
A6. In caso di ripetute assenze, su segnalazione del docente coordinatore di classe alla Presidenza, potranno essere inviate tempestive comunicazioni scritte alle famiglie, anche degli alunni maggiorenni.
A7. Periodi di assenza separati da un giorno di frequenza devono essere giustificati separatamente.
B. Assenza “collettiva”
B1. È considerata assenza “collettiva” dalla lezione quella che coinvolge un numero elevato di
studenti della scuola.
B2. Il giorno successivo all’assenza il docente della prima ora ammetterà “con riserva” alle lezioni gli studenti assenti il giorno precedente e li inviterà a compilare il modulo “Giustificazione assenze collettive” disponibile on line. Il mancato rispetto della presente disposizione sarà oggetto di attenzione da parte della Presidenza e produrrà gli effetti di cui al punto a).
C. Assenza di Classe
C1. È considerata “assenza di classe” quella in cui risulta assente dalle lezioni oltre il 50% degli studenti per cui è plausibile che possa essere stata dai medesimi concordata.
C2. Valutate le situazioni particolari (condizioni accertate di malattie diffuse, epidemie in atto o altre situazioni personali motivate), l’assenza è ritenuta “di classe” e “non giustificabile”.
C3. Gli studenti che hanno preso parte ad un a o più assenze “di classe” non giustificate dalla scuola potranno avere una riduzione del voto di condotta e richiami scritti con assegnazione di mansioni a favore della comunità scolastica fra quelle previste dal PTOF;
C4. Per le classi nella quali si verifichino nel corso dell’anno una o più assenze “di classe” non giustificate, potrà essere valutata, in relazione alla gravità dei comportamenti, una riduzione dei giorni del viaggio di istruzione o l’annullamento dello stesso.
ART. 7 - “INGRESSI IN RITARDO E USCITE ANTICIPATE”
Con riferimento agli ingressi in ritardo e alle uscite anticipate è previsto quanto segue:
7.1) Non sono di norma consentiti ingressi in ritardo se non ad inizio della 2 ora.
7.2) L’ammissione in classe degli alunni che si presentano alla 1 ora in lieve ritardo (massimo 5 minuti) rispetto all’orario di ingresso è autorizzata, discrezionalmente, dal docente in servizio alla prima ora. Per un ritardo superiore a 5 minuti, gli studenti saranno autorizzati all’ingresso in classe dai Collaboratori del DS che segneranno comunque l’ingresso dalla seconda ora. L'ingresso alle ore successive alla prima è concesso dietro autorizzazione dai Collaboratori del Dirigente Scolastico L’ingresso all’inizio della 2 ora viene autorizzato dai Collaboratori del Dirigente Scolastico.
7.3) Gli alunni ritardatari, se non provvisti di giustificazione con le modalità di cui al paragrafo 1. 1. in alternativa, se non accompagnati dal genitore, dovranno giustificare il ritardo entro il giorno successivo.
7.4) L’ingresso oltre l’inizio della seconda ora non è di norma consentito, salvo casi eccezionali, per comprovati motivi opportunamente documentati e, comunque, dovrà sempre essere autorizzato direttamente dal Dirigente Scolastico o da un suo Collaboratore.
7.5) Sono consentite quattro entrate in ritardo e quattro uscite anticipate per quadrimestre, giustificate dai genitori o dallo stesso studente se maggiorenne. La richiesta di uscita anticipata da parte dei maggiorenni può essere utilizzata per lasciare le lezioni un’ora prima del termine delle stesse, come da quadro orario della classe.
7.6) Oltre i permessi sopramenzionati, lo studente sarà ammesso alle lezioni esclusivamente dai collaboratori del dirigente che, sentite le motivazioni, valuterà se giustificare l’accesso a scuola o non ammettere lo studente in classe, nel caso dei minorenni, avvisando i genitori, senza in ogni caso farlo uscire dall’Istituto.
7.7) Sono esclusi dal computo i ritardi e le uscite fuori orario debitamente documentate con apposita certificazione.
7.8) Le uscite in anticipo rispetto al normale orario potranno essere autorizzate con le seguenti modalità:
- può essere richiesta l’uscita anticipata di una sola ora; richieste di uscite anticipate di oltre un’ora saranno accolte solo in casi eccezionali e documentati (indisposizione, visita medica, gravi motivi familiari…)
- Gli alunni minorenni dovranno necessariamente essere prelevati da un genitore o da chi ne fa le veci.
- Se l’alunno o il genitore dichiara che l’uscita anticipata è dovuta a visita medica dovrà produrre relativa certificazione.
- Gli alunni maggiorenni potranno esercitare autonomamente il diritto di uscita anticipata (sempre nel rispetto di cui sopra).
- Eventuali autorizzazioni permanenti di entrate posticipate o di uscita anticipata saranno concesse su richiesta motivata da rivolgere alla Dirigenza, che valuterà caso per caso e provvederà ad annotare la disposizione sul registro elettronico.
- Casi straordinari ed eccezionali saranno valutati dal Dirigente o dai suoi collaboratori.
- Oltre i 4 ritardi/uscite anticipate non motivati Nota disciplinare che potrà incidere sulla valutazione della condotta
ART. 8 - “COMPORTAMENTO DURANTE LE ORE DI LEZIONE”
8.1) Nel corso delle ore di lezione gli studenti possono lasciare l’aula solo eccezionalmente, previa
autorizzazione dell’insegnante.
8.2) Eventuali richieste di uscita dall’aula per accedere ai servizi igienici, salvo casi eccezionali, sono autorizzate a discrezione del docente, tenendo conto del momento in cui la richiesta è effettuata, degli intervalli già svolti o da effettuare.
8.3) Non è consentita l’uscita a gruppi di alunni.
8.4) Non è consentito agli studenti lasciare l’aula durante l’avvicendamento degli insegnanti alla fine delle rispettive ore di lezione.
8.5) In assenza del docente, gli studenti, di norma, usufruiscono di attività formative da parte di altri insegnanti ai quali possono chiedere di essere seguiti in uno studio individuale; a questo fine gli studenti, se anticipatamente avvertiti, portano libri di discipline diverse da quelle in orario. Gli studenti possono, altresì, affrontare tematiche inerenti i percorsi validi per il PCTO e l’insegnamento di Educazione civica secondo quanto previsto dal consiglio di Classe.
8.6) L’uscita dall’aula al termine delle lezioni, segnalata dal suono della campanella, deve avvenire in modo ordinato sotto la sorveglianza dell’insegnante dell’ultima ora e con l’ausilio dei collaboratori scolastici.
8.7) Durante gli intervalli gli studenti possono rimanere in aula o spostarsi negli spazi comuni e\o negli spazi esterni, mantenendo un atteggiamento corretto e rispettoso
ART. 9 - “RAPPORTI CON I COMPAGNI, I DOCENTI E IL PERSONALE DI SERVIZIO”
9.1) Gli studenti devono tenere un contegno corretto, rispettoso e di collaborazione con i compagni, i docenti ed il personale di servizio, attenendosi a quanto disposto in tema di sicurezza.
9.2) Non sono consentiti: linguaggio offensivo nei confronti dei compagni, dei docenti e di tutto il personale della scuola, atteggiamenti scorretti e di sopraffazione psicologica e/o fisica, assimilabili a forme di “bullismo” nei confronti dei compagni.
9.3) Durante la permanenza a scuola gli studenti devono tenere un abbigliamento decoroso sono vietati shorts, canottiere, top, vestiti succinti e berretti cappelli e cappucci.
ART. 10 - “RISPETTO DEGLI AMBIENTI”
10.1) Gli studenti sono tenuti al rispetto degli arredi e delle strumentazioni didattiche e alla massima cura degli ambienti.
10.2) Ogni classe è responsabile della propria aula in relazione ad eventuali danni che si possano essere riscontrati.
10.3) Nel rispetto del lavoro dei collaboratori scolastici gli alunni devono astenersi dall’imbrattare gli ambienti, scrivere sui muri, sui banchi, sulle sedie, sulle porte, di incidere gli arredi. Scritte, disegni o macchie sulle pareti saranno eliminati imbiancando tali pareti a spese di colui o coloro che le hanno prodotte e, in caso di non conoscenza dell’autore, dell’intera classe; se ciò si dovesse verificare nei laboratori o nei corridoi, la spesa sarà sostenuta per prima dall’autore o eventualmente dalla classe. Il risarcimento dell’eventuale danno non è sostitutivo della sanzione disciplinare. I comportamenti configurabili come reati saranno denunciati all’autorità giudiziaria con tutte le conseguenze di legge. Tale ultima disposizione vale anche in caso di eventuali danni materiali procurati dagli studenti durante i viaggi di istruzione e le uscite didattiche.
10.4) Tutti gli studenti sono tenuti a depositare materiali di rifiuto negli appositi cestini e non lasciare
l’aula o gli spazi esterni sporchi.
10.5) È vietato gettare dalle finestre delle aule qualsiasi tipo di rifiuti.
ART. 11 - “DIVIETO DI FUMO E UTILIZZO\CESSIONE SOSTANZE”
11.1) È vietato fumare nei locali dell’Istituto e negli spazi esterni. All’ interno della scuola sono affissi i relativi cartelli di divieto. I trasgressori incorrono pertanto nelle sanzioni amministrative previste dalla legge, in quelle disciplinari stabilite dal Regolamento di Disciplina.
11.2) È vietato usare, detenere o cedere a qualsiasi titolo ogni tipo di sostanza psicotropa illegale nei locali e nei cortili della scuola nonché durante le attività didattiche esterne alla sede scolastica.
11.3) E’ vietato, altresì anche agli studenti maggiorenni, usare, detenere o cedere le sostanze psicotrope legali quali bevande alcoliche e psicofarmaci per uso non terapeutico.
ART. 12 - “DIVIETO UTILIZZO DISPOSITIVI DI TELEFONIA MOBILE, INFORMATICI O TELEMATICI”
In ottemperanza alle linee di indirizzo emanate dal MIUR con Circolare 15/03/2007 e ribadite con Circolare 107190 del 19/12/2022, ed ai chiarimenti contenuti nella Nota 3952 del 19/09/2023, durante l’orario scolastico è vietato, l’utilizzo di dispositivi di telefonia mobile, informatici o telematici di qualsiasi natura, fatta salva l’autorizzazione del docente o del dirigente in specifici casi o dietro specifica richiesta motivata, allorquando si tratti di:
12.1) utilizzo didattico connesso con le modalità di svolgimento della lezione, su disposizione e sotto il controllo del docente;
12.2) utilizzo quale strumento compensativo di cui alla normativa vigente, sempre con il consenso del docente, per finalità inclusive, didattiche e formative;
12.3) presenza di condizioni di salute degli alunni, debitamente documentate, che richiedano l'uso indispensabile di smartphone collegati a dispositivi salvavita, o utili a segnalazioni mediche da remoto.
12.4) Nel caso di infrazione al divieto, il docente esperisce preliminarmente interventi di tipo persuasivo ed educativo. In caso di insuccesso degli interventi, o di recidiva, allo scopo di garantire l’efficaciaeducativa dell’intervento correttivo della scuola e di ripristinare l’ordinato svolgimento dell’attività didattica, il docente invita lo studente o la studentessa a riporre nello zaino il dispositivo spento, impregiudicata ogni valutazione circa la rilevanza disciplinare della condotta da parte dell’organo competente ai sensi del Regolamento.
12.5) La mancata ottemperanza all’invito del docente costituisce autonoma infrazione.
12.6) Se uno studente verrà scoperto ad utilizzare il cellulare, durante una prova il compito sarà annullato e seguirà successiva verifica scritta o orale; il comportamento verrà contestualmente sanzionato con una nota disciplinare a cura del docente.
ART. 13 – “DIVIETO DI EFFETTUARE REGISTRAZIONI AUDIO, VIDEO O FOTOGRAFICHE”
13.1) Nel caso in cui il comportamento di cui sopra abbia come finalità la trasmissione a terzi di link o codici di accesso alle piattaforme della scuola e/o l’intrusione negli account di studenti, docenti e comunque persone appartenenti alla comunità scolastica, sarà comminata la sospensione per un periodo fino a quindici giorni.
13.2) È vietato l’uso dei telefoni cellulari e di qualsiasi altra apparecchiatura tecnologica per registrare immagini, sia statiche (fotografie), sia dinamiche (videofilmati), voci o suoni. Si rammenta che tali azioni configurano gravi violazioni dell’immagine e della privacy secondo il D.lgs. n.196/2003).
13.3) Nessuna registrazione audio, video o fotografica è ammessa durante l’orario scolastico se non preventivamente autorizzata dal personale docente o dal Dirigente e con specifico riferimento a particolari eventi significativi per la vita della comunità scolastica.
13.4) L’autorizzazione è sempre condizionata al rispetto della dignità umana. Il divieto si estende a tutto il tempo scuola, ivi compresa la ricreazione, le uscite didattiche ed i viaggi di istruzione.
ART 14 – “DIVIETO DI COMPORTAMENTI MOLESTI PREVARICATORI DANNOSI”
14.1) Non sono ammessi comportamenti volti a aggredire, molestare, perseguitare, prevaricare denigrare, maltrattare, far del male e\o danneggiare compagni e terze persone, anche mediante strumenti elettronici (sms, foto, video, email, chat rooms, instant messaging, siti web, telefonate), e comunque tutti quei comportamenti che hanno le caratteristiche dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo.
14.2) Nel momento in cui si venga a conoscenza di un atto\atti che configurano fenomeni di bullismo e/o cyberbullismo, cui può essere collegata la commissione di veri e propri reati procedibili d’ufficio (es. minaccia, lesione personale, stalking/atti persecutori, istigazione al suicidio, estorsione, violenza privata, sostituzione di persona, prostituzione minorile, delitti “sessuali”) sarà prontamente avvisata all'Autorità Giudiziaria e in ogni caso saranno attivate le procedure fissate nel Regolamento per Prevenire e Contrastare Bullismo e Cyberbullismo di cui all’ art 4. Co. 2 bis L.71\17 come modificata dalla L. 70\24 adottato dall’ Istituto Agrario con delibera del Consiglio d’Istituto del 17/12/24.
14.3) Come meglio precisato in detto Regolamento, ogni provvedimento disciplinare avrà come obiettivo il percorso rieducativo dei soggetti coinvolti: il bullo - la vittima - chi assiste. Poiché è fondamentale l’alleanza tra scuola e famiglia, nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi, o comunque inadeguatezza o debolezza educativa, la scuola potrà procedere, come ultima ratio, alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune. I genitori devono essere consapevoli delle proprie responsabilità civili e penali per gli illeciti compiuti dal minore.
ART. 15 – “DIVIETO DISTRIBUZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO E PUBBLICITARIO”
15.1) Nessun tipo di materiale pubblicitario può essere distribuito nelle classi, o comunque nell’area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico La scuola non consente la circolazione di informazione pubblicitaria a
scopo economico e speculativo.
15.2) Nell’Istituto è vietato fare collette o compravendita di qualsiasi genere e per qualsiasi scopo fra gli studenti, salvo particolari deroghe autorizzate dal Dirigente Scolastico. È comunque proibita la diffusione di qualsiasi materiale (manifesti, ciclostili, volantini etc.) che istighi alla violenza, sia contrario alla morale o nocivo alla salute dei giovani.
ART. 16 – “ASSEMBLEE SINDACALI E/O SCIOPERO DEL PERSONALE”
16.1) In caso di sciopero o di assemblea sindacale del personale docente e/o amministrativo, tecnico e ausiliario dell’Istituto il Dirigente Scolastico declina ogni responsabilità civile e penale qualora gli studenti dovessero uscire da scuola prima del termine delle lezioni per impossibilità di assicurare almeno la vigilanza. Alle famiglie verrà, comunque, dato preavviso dello sciopero, con la pubblicazione di relativo avviso sulla bacheca del registro elettronico e\o sul sito della scuola almeno con un giorno di anticipo.
ART. 17 – “ASSEMBLEE STUDENTESCHE”
Le Assemblee d’Istituto, considerato gli spazi insufficienti ad accogliere l’elevato numero di studenti, potranno essere diversificate tra biennio e triennio, in giorni e/o ore diverse. Le Assemblee di classe si terranno, dietro richiesta e reale esigenza delle singole classi e dietro autorizzazione dei docenti dell’ora.
ART. 18 – “SANZIONI DISCIPLINARI”
18.1) La mancata osservanza del presente regolamento è passibile di sanzioni adottate nel rispetto del relativo procedimento contenuto nel Regolamento Disciplinare dell’Istituto Agrario di Firenze (approvato con delibera del Consiglio d’Istituto del17/12/24) a cui si rimanda e che, in ogni caso, deve intendersi qui integralmente riportato e trascritto.
ART.19 – “REVISIONE DELLE NORME DEL REGOLAMENTO”
19.1) La revisione delle norme del regolamento o l'aggiunta di eventuali nuove norme sono attuate dal Consiglio d'Istituto in seduta straordinaria, previa consultazione degli Organi Collegiali rappresentanti delle singole componenti ed eventualmente anche su proposta di non meno del 25% di almeno una delle componenti scolastiche. Per la validità di tale seduta occorre la presenza di almeno il 75% dei componenti del CdC. Le decisioni sono approvate con la maggioranza di almeno il 75% dei presenti
NORME FINALI
Per quanto non previsto nel presente Regolamento ai Regolamenti di settore, nonché alle delibere emanate dal Consiglio di Istituto e non abrogate.
Licenza
In applicazione del principio open by default ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) e salvo dove diversamente specificato (compresi i contenuti incorporati di terzi), i dati, i documenti e le informazioni pubblicati sul sito sono rilasciati con licenza CC-BY 4.0.