Regolamento d'Istituto

Documento che stabilisce le regole per il rispetto dei diritti e dei doveri da parte di tutte le componenti scolastiche.

Tipologia

Regolamento

Descrizione estesa

Il Regolamento d'Istituto rappresenta uno dei documenti più importanti per ogni Istituto, consiste nell'attuazione dello Statuto. Deve dunque dichiarare le modalità, gli spazi i tempi di azione degli studenti, stabilire le regole che garantiscano il rispetto dei diritti e dei doveri da parte di tutte le componenti scolastiche e prevedere eventuali sanzioni.

IL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Denominazione e logo

Art. 2 Autonomia dell’istituto, finalità e compiti istituzionali

Art 3. Mission e Obiettivi

Art. 4 Principi generali dell’Istituto

Art. 5 Criteri organizzativi generali

CAPO II ORGANI DELL’ISTITUTO

Art. 6 Organi dell’istituto

Art. 7 Composizione, durata in carica e nomina del consiglio d’istituto

Art. 8 Funzioni del consiglio d’istituto

Art. 9 Composizione del collegio dei docenti

Art 10 Funzioni del collegio dei docenti

Art. 11 Composizione del consiglio di classe

Art. 12 Funzioni del consiglio di classe

Art. 13 Composizione e durata in carica del comitato di valutazione dei docenti

Art. 14 Funzioni del comitato di valutazione dei docenti

Art. 15 Assemblea dei rappresentanti degli studenti - da approvare

Art. 16 Assemblea dei rappresentanti dei genitori - da approvare

  • Comitato tecnico-scientifico
  • Gruppo di autovalutazione
  • Gruppo per l’Inclusione
  • Gruppo per l’handicap 

CAPO III STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE

Art. 18 Contenuti del PtOF - da approvare

Art 19 Approvazione e durata del PtOF - da approvare

Art. 20 Carta dei servizi - da approvare

Art. 21 regolamenti integrativi - da approvare

Art. 22 Approvazione e durata del Rapporto di Autovalutazione - da approvare

Art. 23 Approvazione e durata del Piano di Miglioramento - da approvare

CAPO IV RAPPORTI CON IL TERRITORIO E IL SISTEMA PRODUTTIVO

Art. 24 Partecipazione a progetti e iniziative - da approvare

CAPO V NORME FINALI

ART. Approvazione e revisione e pubblicità del regolamento - da approvare

Art. 1 Denominazione e logo

L’istituto professionale di stato per l’agricoltura, l’istituto tecnico agrario, l’istituto tecnico agrario serale, l’istituto professionale agrario sezione carceraria “Gozzini” confluiscono nella denominazione “Istituto di Istruzione Superiore Agrario di Firenze”, di seguito indicato con il termine “Agrario di Firenze” .

È parte integrante dell’Agrario Firenze” l’azienda agricola annessa.

Il logo dell’istituto è

Art. 2 Autonomia dell’istituto, finalità e compiti istituzionali

L’Istituto è Ente dotato di personalità giuridica e dell’autonomia sancita dalla L.n.59/1997, Art.21 c.7; DPR n. 275/1999; L. Cost. N. 3/2001 Art.3 (Nuovo articolo 117 Lettera N della Costituzione).

Sulla base di tali vincoli ed orientamenti normativi l’Istituto declina l’autonomia in autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e finanziaria, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo, sancendone le finalità e i compiti istituzionali indicati per legge.

L’Istituto provvede alla definizione e all’attuazione dell’offerta formativa garantendo e valorizzando la libertà di insegnamento, la professionalità dei docenti, il pluralismo culturale, la libertà di scelta delle famiglie e degli studenti nonché la collaborazione con il territorio e le sue articolazioni produttive, organizzative ed istituzionali, di seguito definiti come “Territorio” .

Art 3. Orientamenti progettuali e Obiettivi

In coerenza con finalità e compiti istituzionali l’istituto, avvalendosi del Rapporto di Autovalutazione, d’ora in poi RAV, declina la mission e gli obiettivi nel Piano triennale dell’offerta formativa, d’ora in poi PtOF e il Piano di Miglioramento, d’Ora in poi PdM, aggiornati per ciascun anno.

Art. 4 Principi generale dell’Istituto

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sull’ordinamento scolastico e formativo, l’Istituto si informa ai seguenti principi generali:

  1. Operare conformemente ai principi della costituzione della Repubblica italiana e a i principi e finalità. Art. 3 e 34 in particolare
  2. Affermare il proprio carattere laico, pluralista e indipendente da ogni pregiudizio ideologico, politico e religioso;
  3. Collaborare con il Territorio e interagendo con esso favorire il progresso civile della comunità locale, nazionale e internazionale con particolare attenzione alla dimensione europea;
  4. Diffondere la cultura della pace e del ripudio della guerra, della giustizia sociale e del progresso civile, della solidarietà e della cooperazione;
  5. Favorire per tutte le componenti della comunità scolastica ogni occasione di incontro, informazione e confronto per la diffusione della cultura della legalità;
  6. Perseguire gli obiettivi specifici di apprendimento e l’interazione funzionale dell’area intellettiva, morale-sociale, emotivo-affettiva, corporea; anche tenondo conto dei bisogni formativi degli studenti.
  7. Garantire la regolarità del servizio e delle attività educative, nel rispetto dei principi e delle norme sanciti dalla legge e in applicazione delle disposizioni contrattuali in materia;
  8. Favorire l'accoglienza degli studenti, agevolando l'inserimento e l'integrazione di questi ultimi, con particolare riguardo alla fase di ingresso alle classi iniziali, nei confronti di studenti provenienti da altre nazioni, di studenti diversamente abili, di situazioni di rilevante necessità;
  9. Assicurare interventi di prevenzione e controllo dell’abbandono scolastico;
  10. Essere punto di riferimento culturale e di aggregazione per gli studenti, per il Territorio e per la comunità professionale;
  11. Al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantire la massima semplificazione delle procedure ed un’informazione completa e trasparente;
  12. Favorire la partecipazione all’attività di aggiornamento di tutto il personale scolastico garantendo la più completa informazione sull’offerta;
  13. Facilitare la continuità educativa tra i diversi ordini e gradi di scuola, di formazione professionale e di istruzione terziaria.

Art. 5 Criteri organizzativi generali

L’Istituto provvede all’erogazione del servizio nel rispetto dei seguenti criteri organizzativi:

  • adeguatezza del progetto organizzativo e didattico rispetto alla funzione specifica

d’istituto nonché alle capacità e alle caratteristiche degli studenti considerati anche nella

loro dimensione evolutiva, al contesto della più ampia comunità

sociale locale, nazionale, europea e internazionale con cui l’Istituto interagisce;

  • programmazione dell’attività, in particolare di quella didattica e formativa, in modo da

assicurare qualità e continuità al servizio educativo e da operare per un utilizzo efficace,

flessibile e razionale delle risorse disponibili;

  • valutazione del servizio erogato, al fine di raggiungere e di implementare gli

obiettivi previsti dal Piano dell’offerta formativa nell’ottica dell’apertura al confronto con la

realtà locale, nazionale ed internazionale;

  • informazione e comunicazione puntuale e completa sul servizio offerto, nella consapevolezza che tali modalità operative rappresentano un prerequisito fondamentale per l’esercizio dei diritti da parte degli studenti e delle famiglie, per la partecipazione e il coinvolgimento più responsabili alla vita d’istituto da parte di tutta la comunità, anche verificando il consenso istituzionale di cui la scuola gode nella comunità professionale e sociale nella quale opera;
  • Promozione di accordi e collaborazioni con altri soggetti basati sul principio costituzionale di sussidiarietà rispetto al pubblico volta a facilitare la creazione di una comunità che collabora in una importante causa sociale, una opportunità per coinvolgere nella partecipazione i soggetti che vivono e lavorano nella comunità nella quale la scuola è collocata anche contribuendo al potenziamento e riconoscimento di quei soggetti con riconoscibile responsabilità sociale.

Art. 6 Organi dell’istituto

Gli Organi dell’Istituto sono:

  • Consiglio di Istituto
  • Giunta esecutiva
  • Organo di Garanzia
  • Comitato di Valutazione dei docenti
  • Collegio dei Docenti
  • Consigli di Classe

Inoltre, al fine di facilitare la partecipazione alla gestione della scuola, affinché essa assuma carattere di comunità e interagisca con la più ampia comunità istituzionale, sociale e civile, quindi i processi valutazione monitoraggio e valutazione dei processi e quelli di inclusione sono altresì istituiti:

  • Assemblea dei rappresentanti degli studenti
  • Assemblea dei rappresentanti dei genitori
  • Comitato tecnico-scientifico
  • Gruppo di autovalutazione
  • Gruppo per l’Inclusione
  • Gruppo per l’handicap

Il consiglio d’Istituto e o il Collegio Docenti possono altresì individuare e costituire altri organismi permanenti o temporanei utili per l’organizzazione ottimale d’istituto.

Disposizioni generali

  1. La sede naturale degli Organi Collegiali è la scuola.
  2. La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta di norma con un congruo preavviso di massima non inferiore ai cinque giorni lavorativi, salvo urgenze improrogabili, rispetto alla data delle riunioni.
  3. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'Organo Collegiale e/o tramite posta elettronica e mediante l'affissione all'albo di apposito preavviso. La lettera di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell'Organo Collegiale.
  4. Di ogni seduta dell'Organo Collegiale viene redatto processo verbale con chiara esplicitazione delle decisioni assunte
  5. Non sono ammesse deleghe generali o parziali ad altri componenti dei rispettivi Organi.
  6. I componenti degli Organi Collegiali non elettevi, che siano impediti per qualsiasi motivo dal partecipare alla riunione sono tenuti a far pervenire giustificazione ai fini della verbalizzazione della medesima.
  7. Le riunioni alle quali partecipano i genitori si dovranno tenere in orario extrascolastico.

Programmazione e coordinamento delle attività

Ciascun Organo Collegiale opera in forma coordinata con gli altri Organi, che esercitano competenze parallele ma con rilevanza diversa e proprie competenze in specifiche materie. Esso programma la propria attività in armonia con gli altri Organi Collegiali.

Per permettere ai vari Organi Collegiali di lavorare in maniera sinergica e in rete tra di loro si indicano alcune modalità atte a garantire trasparenza, circolarità di informazione e forme di reciproca comunicazione:

  • su indicazione dello stesso Organo interessato, alle sue sedute che non trattino di dati sensibili possono partecipare anche altri soggetti interessati alle tematiche poste all’ordine del giorno anche se non rappresentativi;
  • è opportuno che i verbali non soggetti a dati sensibili, siano resi pubblici, nel più breve tempo possibile, sul sito della scuola o sul registro elettronico.

Elezioni

Le elezioni degli Organi Collegiali avvengono secondo le norme Ministeriali e le Leggi vigenti ex Art.7 Dlgs. n. 297/94 e ss..

Art. 7 Composizione, durata in carica e nomina del consiglio d’istituto

1.Il consiglio d’istituto è composto da 19 membri così suddivisi:

  • il dirigente d’istituto;
  • 8 rappresentanti dei docenti;
  • 4 rappresentanti dei genitori;
  • 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore, uno scelto tra assistenti, amministrativo e tecnico; uno tra i collaboratori scolastici.
  • 4 rappresentanti degli studenti.
  1. Il consiglio d’istituto è regolarmente costituito a partire dall’elezione delle componenti elettive e le riunioni sono valide purché sia presente almeno la maggioranza del numero complessivo dei membri previsto dal comma 1.
  2. Il consiglio d’istituto dura in carica tre anni scolastici; esso resta in carica limitatamente allo svolgimento dell’attività di ordinaria amministrazione fino all’insediamento del nuovo consiglio che deve effettuarsi entro sessanta giorni dalla scadenza.
  3. Tutti i membri del consiglio d’istituto restano in carica per la durata dell’organo purché conservino i requisiti per l’elezione e la nomina.
  4. Il dirigente d’istituto fa parte di diritto del consiglio d’istituto.
  5. I rappresentanti dei docenti, dei genitori, degli studenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, sono membri eletti secondo i criteri e le modalità indicati nelle disposizioni di legge
  6. Il DSGA d’istituto partecipa alle riunioni del consiglio se invitato dallo stesso consiglio, senza diritto di voto; il DSGA eletto rappresentante della propria componente fa parte del consiglio con diritto di voto e svolge anche le funzioni di segretario.
  7. Il presidente è eletto dal consiglio d’istituto a maggioranza dei suoi componenti, fra i membri della componente genitori.

Art. 8 Funzioni del consiglio d’istituto

  1. Il consiglio d’istituto è l’organo di governo dell’istituto e ha compiti di indirizzo, programmazione e valutazione delle attività.
  2. Nel rispetto delle funzioni e delle responsabilità degli altri organi d’istituto e in particolare delle scelte didattiche definite dal collegio dei docenti, il consiglio adotta tutti i provvedimenti ad esso attribuiti dalla legge e, in particolare, approva:
  3. a) il regolamento di istituto con relativi regolamenti integrativi
  4. d) gli indirizzi generali per l’attività, la gestione e l’amministrazione d’istituto su documento elaborato dal dirigente scolastico;
  5. e) il piano dell’offerta formativa e il Piano di Miglioramento
  6. f) la carta dei servizi;
  7. g) il bilancio, previo esame del programma annuale di gestione, e il conto consuntivo;
  8. h) il calendario scolastico per gli aspetti di sua competenza;
  9. i) gli accordi di rete con altre istituzioni scolastiche e formative;
  10. k) gli accordi di programma, le convenzioni, le intese con soggetti pubblici e privati.
  11. Sulle materie che riguardano direttamente gli studenti è auspicabile acquisire un parere preventivo non vincolante dall’assemblea dei rappresentanti degli studenti, viceversa il Consiglio si impegna a valutare indicazioni provenienti dall’assemblea.

Art. 9 Composizione del collegio dei docenti

  1. Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, in servizio nell’Istituto.
  2. Il collegio dei docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico. Il dirigente d’istituto convoca e presiede in via ordinaria il collegio dei docenti; provvede altresì alla convocazione dello stesso in via straordinaria su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.
  3. Nel rispetto dello statuto e delle attribuzioni degli altri organi d’istituto, il collegio dei docenti adotta un regolamento che definisce le modalità per il proprio funzionamento prevedendo tra l’altro la possibilità di articolarsi in gruppi di lavoro funzionali allo svolgimento dei propri compiti in modo tale da favorire il coordinamento interdisciplinare.

Art 10 Funzioni del collegio dei docenti

  1. Il collegio dei docenti ha compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative, in particolare per quanto attiene a:
  2. a) l’adeguamento dei piani di studio alle scelte educative definite dal PtOF in relazione alle linee guida indicate dall’amministrazione centrale e al contesto socio-economico di riferimento;
  3. b) sulla base delle linee di indirizzo indicate dal dirigente scolastico, l’elaborazione e la deliberazione triennale della parte didattica del PtOF che comprendono le scelte da effettuare in materia di autonomia didattica, di ricerca, sperimentazione e sviluppo e il suo adeguamento annuale, per tale azione il collegio dei docenti assume gli esiti del RAV e del PdM redatto dal gruppo di autovalutazione.
  4. c) la proposta di attivazione di iniziative di formazione e di aggiornamento professionale dei docenti nel limite delle risorse disponibili.
  5. Il collegio dei docenti provvede altresì ad ogni eventuale altro compito rientrante nelle attività di programmazione indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative ad esso attribuito dalla normativa in vigore.
  6. Sulle materie che riguardano direttamente gli studenti acquisisce preventivamente il parere della relativa Assemblea dei rappresentanti.

Art. 11 Composizione del consiglio di classe

  1. Il consiglio di classe è composto da tutti i docenti di ciascuna classe, dai rappresentanti dei genitori e da quelli degli studenti. Del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche.
  2. Fanno parte del Consiglio di classe n. 2 rappresentanti dei genitori e n. 2 rappresentanti degli studenti.
  3. I rappresentanti dei genitori e degli studenti del Consiglio di classe sono eletti annualmente dalle rispettive componenti con le modalità stabilite dal regolamento interno e comunque entro il mese di ottobre; essi restano in carica per l’intera durata dell’anno scolastico.
  4. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio di classe, su richiesta del Consiglio stesso, in relazione alle specifiche tematiche, anche specialisti e le figure istituzionali di supporto agli studenti con bisogni educativi speciali.
  5. Il consiglio di classe è presieduto dal dirigente d’istituto, o da un docente da lui delegato, anche al fine di garantire la coerenza della programmazione didattico-educativa della classe con quella definita dal collegio dei docenti, nonché il rispetto di criteri omogenei nella valutazione degli studenti.

Art. 12 Funzioni del consiglio di classe

  1. Il consiglio di classe ha la funzione di programmare, coordinare e verificare l’attività didattica della classe nel rispetto del PtOF deliberato dal collegio dei docenti.
  2. Il consiglio di classe, con la sola presenza della componente docenti, svolge l’attività di programmazione e coordinamento didattico e provvede alla valutazione in itinere degli studenti; provvede altresì allo svolgimento delle operazioni necessarie per gli scrutini intermedi e finali. Le proposte di voto per le votazioni finali sono formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche, sentiti gli insegnanti tecnico pratici interessati.
  3. Per le attività di programmazione, coordinamento e verifica dell’attività didattica, per le assemblee di classe con i genitori, nonché per ogni altro compito ad esso attribuito, il consiglio di classe si riunisce secondo un calendario stabilito in sede di programmazione delle attività e comunque nel rispetto dei limiti fissati dal contratto collettivo di lavoro dei docenti.

Art. 15 Assemblea dei rappresentanti degli studenti

  1. La Assemblea dei rappresentanti degli studenti è costituita con il compito di promuovere, favorire e realizzare la partecipazione attiva e responsabile degli studenti alla vita d’istituto e in particolare di:
  2. a) assicurare opportunità di confronto e scambio tra gli studenti d’istituto attraverso la pratica del confronto democratico;
  3. b) favorire la conoscenza delle opportunità offerte dall’Istituto, di discuterle e formulare proposte di miglioramento e/o di attivazione di nuove iniziative;
  4. c) esprimere i pareri richiesti dal dirigente d’istituto, dal consiglio d’istituto, dal collegio dei docenti e dal nucleo di valutazione interno in ordine alle attività, ai progetti, ai servizi da attivare o già svolti dall’Istituto;
  5. d) esprimere un parere sugli argomenti da trattare nelle assemblee di Istituto e partecipa attivamente alla loro organizzazione.
  6. La Assemblea dei rappresentanti degli studenti è composta da:
  7. a) i rappresentanti degli studenti di ciascun consiglio di classe;
  8. b) i rappresentanti degli studenti nel consiglio d’istituto;
  9. c) Gli eventuali rappresentanti eletti nel parlamento regionale degli studenti.
  10. La Assemblea dei rappresentanti degli studenti è istituita annualmente con provvedimento del dirigente d’istituto, che provvede anche alla convocazione della prima riunione da tenersi entro un mese dalla data di costituzione. La Assemblea dei rappresentanti elegge un presidente che costituisce il referente anche per il dirigente d’istituto.
  11. Il funzionamento della Assemblea dei rappresentanti è disciplinato con il regolamento interno.
  12. Le riunioni della Assemblea dei rappresentanti degli studenti si possono svolgere anche durante l’orario delle lezioni. L’Istituto mette a disposizione della Assemblea dei rappresentanti degli studenti i locali e le risorse idonei nonché il supporto organizzativo e strumentale necessari a garantire lo svolgimento dell’attività della stessa, in modo compatibile con l’attività scolastica.

Art. 16 Assemblea dei rappresentanti dei genitori

  1. La Assemblea dei rappresentanti dei genitori ha la funzione di promuovere, favorire e realizzare la partecipazione attiva e responsabile dei genitori alla vita d’istituto. In particolare la Assemblea dei rappresentanti:
  2. a) assicura possibilità di confronto e scambio tra i genitori d’istituto in relazione alle problematiche educative e ai bisogni delle famiglie;
  3. b) favorisce la conoscenza delle opportunità offerte dall’Istituto, ne discute e formula proposte di miglioramento o di attivazione di nuove iniziative agli organi competenti d’istituto stessa;
  4. c) esprime i pareri richiesti dal dirigente d’istituto, dal consiglio d’istituto, dal collegio dei docenti e dal gruppo di autovalutazione in ordine alle attività, ai progetti, ai servizi da attivare o già svolti dall’Istituto;
  5. d) promuove iniziative di formazione da rivolgere ai genitori.
  6. La Assemblea dei rappresentanti dei genitori è composta da:
  7. a) i rappresentanti dei genitori di ciascun consiglio di classe;
  8. b) i rappresentanti dei genitori nel consiglio d’istituto;
  9. c) i rappresentanti delle associazioni dei genitori riconosciute, che ne facciano richiesta, in numero di 1 per ciascuna associazione.
  10. La Assemblea dei rappresentanti è istituita annualmente con provvedimento del dirigente d’istituto, che provvede anche alla convocazione della prima riunione da tenersi entro un mese dalla data di costituzione. La Assemblea dei rappresentanti elegge un proprio presidente che costituisce il referente anche per il dirigente d’istituto.
  11. Il funzionamento della Assemblea dei rappresentanti è disciplinato con il regolamento interno.
  12. L’Istituto mette a disposizione della Assemblea dei rappresentanti dei genitori i locali e le risorse idonei nonché il supporto organizzativo e strumentale necessari a garantire lo svolgimento dell’attività della stessa, in modo compatibile con l’attività scolastica.

Art. 13 Composizione e durata in carica del gruppo di autovalutazione

  1. Il gruppo di autovalutazione dura in carica 3 anni. Il numero complessivo dei componenti è di 7, di cui 4 appartenenti alla componente docenti, 1 a quella dei genitori, 1 al personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore, 1 agli studenti.
  2. Il dirigente d’istituto fa parte di diritto del gruppo di autovalutazione.
  3. I membri della componente docente sono designati dal collegio dei docenti tenendo conto dell’esperienza e delle competenze nel settore della valutazione; gli altri membri sono designati, sempre nel rispetto di profili di competenza, rispettivamente dalla Assemblea dei rappresentanti dei genitori, dalla Assemblea dei rappresentanti degli studenti, dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore riunito in assemblea.
  4. Tutti i membri del Gruppo restano in carica per un periodo coincidente con la durata dell’organo. In caso di perdita dei requisiti di nomina o di dimissioni, entro 15 giorni dalla comunicazione la componente competente provvede ad una nuova designazione, al fine di garantire continuità nell’attività di valutazione.
  5. La funzione di coordinamento del gruppo di autovalutazione è affidata a un docente individuato dal nucleo tra i suoi componenti.

Art. 14 Funzioni del gruppo di autovalutazione

  1. Il gruppo di autovalutazione ha il compito di valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PtOF, sulla base degli indirizzi generali individuati dal consiglio d’istituto, con particolare riferimento ai processi e ai risultati che attengono all’ambito educativo e formativo, al fine di progettare le azioni di miglioramento della qualità del servizio.
  2. Per l’attività di valutazione, oltre agli indicatori forniti dal comitato di valutazione, il nucleo si avvale di ulteriori propri indicatori adeguati a monitorare e valutare gli aspetti specifici del PtOF e produrre il RAV e il PdM.
  3. Alla fine di ciascun anno scolastico il nucleo elabora il RAV e il PdM che è utilizzato dagli organi d’istituto, in relazione alle rispettive competenze, per valutare le scelte organizzative ed educative d’istituto e per aggiornare il PtOF; il rapporto annuale è, inoltre, inviato al Comitato di valutazione e al SNV.

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