Codice disciplinare alunni
Codice che definisce le disposizioni da adottare in caso di comportamenti scorretti da parte dello studente.
Tipologia
Regolamento
Descrizione estesa
REGOLAMENTO DISCIPLINARE DELL’ ISTITUTO AGRARIO DI FIRENZE
APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 17/12/24
Il presente codice disciplinare degli studenti che prevede le disposizioni da attuare in caso di comportamenti scorretti da parte dello studente è emanato:
visto l’art 4 dello del Regolamento dello Statuto delle Studentesse e degli studenti della scuola secondaria (D.P.R. 24/6/1998 n°249 e successivo DPR n. 235/2007) che manda alle singole istituzioni scolastiche: a) l’individuazione dei comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri degli studenti di cui all'articolo 3, del medesimo Regolamento e al Regolamento della Scuola al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica; b) le relative sanzioni, c) gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento;
visti i criteri stabiliti in tale norma per la quale:
1) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2) La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
3) In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
4) Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
5) Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.
6) Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
7) Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
8) L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.
9) Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
10) Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
ART. 1 – “COMPORTAMENTI CONFIGURANTI MANCANZE DISCIPLINARI”
A) Si configurano come mancanze disciplinari tutti i comportamenti in violazione dei doveri degli studenti come descritti nell’ art 4 del Regolamento di Istituto approvato con Delibera d’ Istituto del 17/12/24 che di seguito si riportano:
A.1) frequentare regolarmente la scuola e di impegnarsi assiduamente nello studio, per garantirsi, con la costanza e il continuo esercizio, il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici utili allo sviluppo della sua coscienza critica e all'acquisizione delle competenze necessarie per la prosecuzione degli studi e/o l'immissione nel mondo del lavoro;
A.2) rispettare l’orario di ingresso ai locali scolastici, ed essere puntuale e assiduo alle lezioni e giustificare formalmente le assenze secondo le modalità previste nell’art. 6;
A.3) entrare e uscire dall’Istituto seguendo i percorsi di entrata/uscita previsti dal Piano di Sicurezza dell’Istituto
Agrario ed indicati da apposita cartellonistica;
A.4) rimanere in classe e non uscire in ogni caso dalla scuola durante il cambio orario senza l’autorizzazione
del docente titolare dell’ora di lezione, e al termine delle lezioni non soffermarsi nei locali scolastici
A.5) avere capacità di autocontrollo in caso di assenza del docente;
A.6) mantenere in ogni momento della vita scolastica un comportamento e un linguaggio corretti e un abbigliamento consono all’ambiente;
A.7) studiare sistematicamente ed evitare di sottrarsi alle verifiche senza un valido motivo;
A.8) controllare quotidianamente il registro elettronico e/o il sito per avere contezza dei compiti assegnati e delle comunicazioni e circolari della scuola
A.9) svolgere autonomamente i compiti in classe assegnati dai docenti, a meno che non si tratti di lavori di gruppo;
A.10) rispettare tutti coloro che operano nella scuola: il dirigente, i docenti, il personale ATA;
A.11) non fumare nei locali scolastici, pertinenze incluse;
A.12) non utilizzare all’interno dell’edificio scolastico il cellulare ed apparecchiature elettroniche ad esso assimilabili salvo specifiche autorizzazioni;
A.13) avere cura degli ambienti, delle strutture, degli arredi e degli strumenti evitare ogni sorta di danneggiamento e degrado;
A.14) usare sempre i dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati per ogni tipo di attività proposta dal docente (tute, scarpe, camici, guanti adatti per l'agente che si deve manipolare, occhiali di sicurezza, maschere, etc.);
B) Si configurano come mancanze disciplinari altresì i comportamenti in violazione del corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica e dei doveri così come evidenziati in tutti gli altri regolamenti vigenti presso l’Istituto (cfr. regolamenti dei laboratori, azienda ecc.) e agli obiettivi trasversali del PtOF e in ogni caso:
B.1) comportamenti che ostacolano il regolare svolgimento delle lezioni, frequenza scolastica irregolare, come ritardi abituali, numero eccessivo di assenze, assenze ingiustificate;
B.2) comportamenti offensivi nei confronti delle persone, oppure che costituiscono insulto alle istituzioni, alle convinzioni religiose ed etiche dei singoli o alle appartenenze etniche;
B.3) comportamenti che impediscono la libera espressione delle idee;
B.4) comportamenti in contrasto con le disposizioni di sicurezza e di tutela della salute e che non rispettano
l’esigenza di un ambiente-scuola accogliente e pulito;
B.5) comportamenti che provocano danni a strutture e/o attrezzature della scuola o alle persone operanti in essa o esterne ad essa che peraltro, salvo la riparazione del danno a spese del responsabile.
ART. 2 – “MANCANZE RILEVATE NELLA SEDE SCOLASTICA”
Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui ai commi precedenti, l’organo competente dovrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni:
2.1) Mancanza ai doveri scolastici: ammonizione da parte del Docente.
2.2) Mancanza ai doveri scolastici e negligenza: annotazione sul registro di classe e comunicazione alla famiglia da parte del Docente.
2.3) Ripetuti comportamenti che turbano il regolare andamento delle lezioni: nota disciplinare sul registro di classe da parte del Docente.
2.4) Violazione delle norme di sicurezza, valutata la gravità del comportamento: annotazione sul registro di classe e comunicazione alla famiglia da parte del Docente o nota disciplinare sul registro di classe da parte del Docente.
2.5) Violazione dell’art. 11 comma 1 del Regolamento d’Istituto (divieto di fumo): la violazione commessa verrà comunicata al Dirigente Scolastico che irrogherà un’ammonizione scritta, ferma la sanzione della multa ai sensi di legge. In caso di reiterazione del comportamento, sarà assegnato un lavoro finalizzato ad aumentare la consapevolezza sia del danno alla propria salute sia della lesione del diritto altrui a non essere esposto al fumo passivo. Qualora lo studente perseveri nel proprio comportamento scorretto o non si impegni nell’ assegnata attività di “compensazione”, il Consiglio di Classe delibera l’allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni.
2.6) Violazione dell’art. 11 comma 2 e 3 del Regolamento d’Istituto (divieto di detenzione cessione e\o uso di sostanze psicotrope illegali e alcol): la violazione commessa verrà comunicata al Dirigente Scolastico che irrogherà un’ammonizione scritta, ferma l’attivazione di ogni procedura e\o segnalazione di legge alle Autorità Competenti In caso di reiterazione del comportamento, sarà assegnato dal CdC un lavoro finalizzato ad aumentare la consapevolezza sia del danno alla propria salute sia della lesione della salute
altrui in caso di cessione di sostanze o alcol. Qualora lo studente perseveri nel proprio comportamento scorretto o non si impegni nell’assegnata attività di “compensazione” il Consiglio di Classe delibera l’allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni, ferme eventuali segnalazioni di legge alle autorità competenti.
2.7) Violazione dell’art. 12 comma 4,5,6 Regolamento d’Istituto (utilizzo non autorizzato del telefono cellulare in classe): il docente che rileva l’infrazione inviterà lo studente a riporlo spento nello zaino con annotazione sul registro di classe e comunicazione alla famiglia.
2.8) Il reiterato utilizzo del telefonino non autorizzato dal docente, comporterà nota disciplinare sul registro di classe da parte del Docente.
2.9) L’ utilizzo del telefonino e\o di qualsiasi dispositivo tecnologico per comunicare con i compagni o con l’esterno o per connettersi con la rete durante una verifica o per la trasmissione a terzi di link o codici di accesso alle piattaforme comporterà l’allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni, deliberato dal Consiglio di Classe.
2.10) Violazione dell’art. 13 del Regolamento d’Istituto (divieto di effettuare registrazioni audio video o fotografiche). Qualora attraverso l’utilizzo di qualsiasi dispositivo tecnologico si attuino comportamenti lesivi della dignità personale di compagni, personale docente e non docente, salvo che il fatto non costituisca reato per il quale vi è l’intervento all’autorità giudiziaria, sarà disposto l’allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni, deliberato dal Consiglio di Classe, ovvero nei casi più gravi l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni deliberata dal Consiglio d’Istituto. Ferma la possibilità della Scuola di predisporre in coordinamento con famiglia e servizi sociali, un percorso di recupero educativo mirato al reintegro nella comunità scolastica.
2.11) Comportamenti che hanno le caratteristiche dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo.
2.12) Nel momento in cui si venga a conoscenza di un atto\atti che configurano fenomeni di bullismo e/o cyberbullismo, si attueranno gli interventi correttivi di cui al relativo Regolamento e le sanzioni saranno proporzionate alle infrazioni, all’età e alla gravità del comportamento, potrà essere disposta la sospensione dalle lezioni, ferma l’attivazione di ogni procedura e\o segnalazione di legge alle Autorità Competenti e\o servizi sociali
2.13) L’omissione di soccorso o di tempestiva segnalazione ai docenti in caso di situazione di pericolo riguardante uno o più compagni o comportamenti che violino la dignità e il rispetto della persona (es. violenza privata, minaccia, percossa) e comportamenti che determinino situazioni di pericolo per l’incolumità di altre persone personale o comporteranno l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni, deliberato dal Consiglio di Istituto.
ART. 3 – “RECIDIVA E IMPOSSIBILITA’ DI INTERVENTO DI REINSERIMENTO
3.1) In caso di recidiva o per situazioni in cui non sia possibile un intervento per un reinserimento responsabile e tempestivo, il Consiglio d'Istituto può decidere l’allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico, prestando attenzione che ciò non comporti il mancato raggiungimento dell’orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell’anno scolastico.
3.2) In casi particolarmente gravi il Consiglio di istituto può decretare, con una maggioranza qualificata, l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’Esame di Stato conclusivo del corso di studi.
ART. 4 – “PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI, SANZIONI, ORGANI COMPETENTI, PROCEDIMENTI”
Procedura di applicazione dell’ammonizione
Qualora emergessero comportamenti non consoni ai doveri previsti dall’art. 4 art. 4 del Regolamento di Istituto, e a quanto fissato nei precedenti artt. 1-2-3, si procederà per l’applicazione delle sanzioni di seguito elencate.
A) sanzione Ammonizione irrogata dal Docente che prevede le seguenti modalità:
- contestazione orale ed immediata dell’addebito ed invito allo studente ad esporre le proprie ragioni;
- annotazione della sanzione sul registro elettronico visibile alla famiglia.
B) sanzione Ammonizione irrogata dal Coordinatore di classe che prevede le seguenti modalità:
- contestazione orale ed immediata dell’addebito sentito il docente e raccolte le ragioni dello studente;
- annotazione della sanzione sul registro elettronico visibile alla famiglia;
C) sanzione Ammonizione irrogata dal Dirigente Scolastico che prevede le seguenti modalità:
- il Dirigente scolastico, sente il Docente e il Coordinatore della classe, accerta la veridicità delle infrazioni, contesta l’addebito allo studente e lo invita ad esporre le proprie ragioni in presenza dei suoi rappresentanti legali genitori\tutori, se minorenne;
- in presenza di elementi probatori circa la sua responsabilità commina la sanzione dell’ammonizione
scritta notificata agli interessati via email o con pec;
ART. 5 PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI
A) Sanzione irrogata dal Consiglio di classe. La Sanzione comporta l’allontanamento dalle lezioni (sospensione) fino a 15 giorni con la seguente procedura il Dirigente, o suo delegato:
- accerta i fatti e sente lo studente interessato ed eventualmente altre persone coinvolte nei fatti, anche come testimoni;
- contesta l’addebito allo studente;
- convoca il Consiglio di classe in seduta allargata a tutte le componenti (docenti, rappresentanti dei genitori e rappresentanti degli studenti), lo studente presunto responsabile e i suoi rappresentanti legali (genitori e\o tutore);
- nel corso della seduta del CdC il Dirigente, o il Coordinatore, riferisce l’esito dei colloqui e, ricordato a tutti i presenti l’obbligo del segreto d’ufficio, invita lo studente ad esporre le proprie ragioni;
- al termine del confronto il Consiglio di classe delibera, a scrutinio palese, sulla proposta di sospensione; nel verbale viene riportato l’esito della votazione. In caso di parità prevale il voto del Dirigente Scolastico o del suo delegato;
- la sanzione dell’allontanamento dalle lezioni deve essere congruamente motivata in relazione alla gravità della violazione commessa, deve essere comunicata con indicazione della durata e del giorno di inizio della sospensione. Detta comunicazione deve avvenire con modalità che ne attestino la formale ricezione agli interessati.
B) Sanzione irrogata dal Consiglio di istituto.
Sanzione che comporta l’allontanamento dalle lezioni (sospensione) oltre 15 giorni. Viene adottata qualora ricorrano due condizioni, entrambe necessarie:
- devono essere stati posti in essere reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana;
- il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite di allontanamento previsto
dall’art.4 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.
Sanzione che comporta l’allontanamento fino al termine dell’anno scolastico (art.4, co. 9 bis). Viene adottata quando ricorrono le seguenti situazioni:
- situazioni di recidiva nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana; atti connotati da una particolare gravità tali da determinare una seria apprensione a livello sociale;
- non esperibilità di interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica.
Tale tipo di sanzione disciplinare non dovrà automaticamente escludere per lo studente la possibilità di essere valutato in sede di scrutinio, a causa del numero di assenze.
C) Sanzione che comporta l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi (art.4, co. 9 bis e ter). Nei casi più gravi indicati dal punto precedente e al ricorrere delle condizioni ivi indicate, il Consiglio d’Istituto può disporre l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi (art.4, co. 9 bis e ter).
Procedura di applicazione della sanzione decisa dal Consiglio d’Istituto.
Prima della riunione del Consiglio di Istituto, il Dirigente scolastico:
- accerta i fatti;
- contesta l’addebito allo studente presunto responsabile;
- sente lo studente interessato ed eventualmente altre persone coinvolte nei fatti, anche come testimoni;
- convoca il Consiglio di istituto in seduta allargata a tutte le componenti e lo studente presunto responsabile con i suoi rappresentanti legali (genitori\tutori se minorenne);
- ricordato a tutti i presenti l’obbligo del segreto d’ufficio, il Dirigente riferisce al Consiglio d’istituto i fatti e i
comportamenti dello studente, l’esito dei colloqui;
- il Consiglio d’istituto invita lo studente ad esporre le proprie ragioni e al termine della discussione, delibera sulla proposta di sospensione a scrutinio palese, in caso di parità prevale il voto del Dirigente scolastico;
- del procedimento in tutte le sue fasi si dà conto nel verbale della seduta, che deve riportare l’esito della votazione e la durata della sospensione comminata (superiore a 15 giorni) sostenuta da congrua motivazione relativamente alla gravità della violazione.
ART. 6 – “ORGANO DI GARANZIA E IMPUGNAZIONI”
6.1) Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, innanzi all’Organo di Garanzia interno, istituito presso la scuola (ART 5 D.P.R. 249/98 integrato con D.P.R. 235/07);
6.2) L’Organo di Garanzia interno è pertanto Organo di appello contro le sanzioni e ha anche funzioni di garanzia rispetto ai comportamenti difformi che potrebbero verificarsi tra i vari Consigli di classe e può essere chiamato ad esprimersi, su richiesta degli Studenti o di chiunque ne abbia interesse, su conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione delle norme in materia disciplinare presenti nel regolamento.
6.3) L’Organo di Garanzia quale Organo di appello vaglierà in primo luogo l’ammissibilità del ricorso e, in caso affermativo, la correttezza della procedura messa in atto per l’irrogazione delle sanzioni.
6.4) L’ammissibilità del ricorso è legata ai seguenti presupposti, pena l’irricevibilità:
- aspetti non presi in esame durante l’accertamento;
- carenza di motivazione;
- eccesso della sanzione.
6.5) Il ricorso deve essere presentato in segreteria entro il termine prescritto di quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. Il mancato rispetto del termine rende il ricorso improcedibile;
6.6) Fino al giorno che precede la riunione dell’Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.
6.7) Ricevuto il ricorso, il Presidente, o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente o dell’Organo che ha irrogato la sanzione, della famiglia, del Consiglio di Classe, dello stesso Dirigente Scolastico o di chi sia stato coinvolto o citato;
6.8) Il materiale reperito dall’istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell’Organo di Garanzia.
6.9) L’Organo si riunisce entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso e convoca coloro che sono stati coinvolti per risentirne testimonianza e motivazioni.
6.10) La decisione viene presa invitate tutte le parti ad esporre le proprie ragioni e a sostenere le proprie posizioni e formulare delle conclusioni che dovranno risultare a verbale
6.11) Ogni decisione dell’Organo di Garanzia è verbalizzata e le decisioni assunte con le relative motivazioni sono messe per iscritto e firmate da tutti i componenti dell’Organo stesso.
6.12) Valutata la correttezza o meno del procedimento seguito per l’irrogazione della sanzione, l’Organo di Garanzia può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali per svolgere tali attività, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo modalità concordate tra l’Ufficio di Dirigenza, i servizi del territorio e il Coordinatore di classe.
6.13) Il provvedimento finale di conferma, modifica o revoca della sanzione è notificato a mezzo pec o mail, alla famiglia dell’alunno/a o allo studente maggiorenne e comunicato al Consiglio di Classe interessato entro i cinque giorni successivi alla delibera.
6.14) Avverso le decisioni dell’Organo di Garanzia interno all’Istituto di Istruzione Superiore (come anche per gli altri ordini e gradi) è ammesso ricorso all’Organo di Garanzia Regionale, che deve rendere il proprio parere nel termine perentorio di 30 giorni.
Licenza
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