Regolamento Ritardi, Uscite, Assenze e Giustificazioni
Documento che stabilisce le regole in caso di Ritardi, Uscite, Assenze e Giustificazioni
Tipologia
Regolamento
Descrizione estesa
Regolamento Ritardi, Uscite, Assenze e Giustificazioni
Principi generali
- La frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita scolastica sono elementi che concorrono in modo positivo agli apprendimenti e alla costruzione dell’ambiente di apprendimento ad essi funzionale
- In tal senso la frequenza è esercizio di un diritto/dovere da parte dell’alunno e contribuisce alla valutazione in sede di scrutinio.
- Il controllo della presenza svolto in raccordo tra scuola e famiglia costituisce, in particolare per i minori, garanzia di sicurezza e protezione per gli alunni.
- La regolamentazione che segue deve essere esercitata sulla base delle motivazioni di cui sopra.
Le assenze
- Le assenze dalle lezioni devono essere giustificate: da uno dei due genitori o da chi ne fa le veci, d’ora poi definito come genitore, per i minori di 18 anni; dallo studente stesso, se maggiorenne.
- La modalità di giustificazione dell’assenza è diversa in relazione alla tipologia, secondo quanto disposto dai commi successivi.
- a) Assenza dello studente PER MOTIVI PERSONALI (malattia, di famiglia…)
- La giustificazione, da effettuarsi sull’apposito libretto, deve essere presentata al docente della prima ora di lezione del giorno di rientro a scuola.
- il Certificato medico è necessario dopo sei (6) giorni di assenza per malattia (rientrando al 7° giorno), tenendo conto che i festivi non si conteggiano se sono all'inizio o alla fine della malattia, ma solo a cavallo del periodo.
- Le assenze per motivi di famiglia superiori a sei (6) giorni dovranno essere preventivamente comunicate al Coordinatore di classe e motivate con dichiarazione scritta e firmata dai genitori o dallo studente se maggiorenne. In questo caso non è richiesto il certificato medico. Tuttavia qualora non venga presentata la preventiva comunicazione della famiglia o dello studente maggiorenne, l’assenza superiore a sei (6) giorni, sarà comunque considerata malattia qualsiasi sia la motivazione della stessa e pertanto potrà essere giustificata solo con esibizione del Certificato medico. Si invitano gli studenti e le loro famiglie a concordare con gli insegnanti eventuali assenze per motivi di famiglia in modo da non compromettere il superamento dell’anno scolastico.
- Lo studente è tenuto a presentare al docente della prima ora di lezione la giustificazione dell’assenza alle lezioni svoltasi il giorno recedente. L’alunno che non presenta giustificazione nei termini e nelle modalità di cui sopra, sarà ammesso in classe “con riserva”. Il docente annoterà sul registro elettronico di classe – alla voce annotazioni- il mancato rispetto da parte dello studente sia esso minorenne che maggiorenne, di quanto sopra disposto. Se tale comportamento è reiterato, dopo la terza volta potrà essere oggetto di sanzione disciplinare a carico dello studente e concorrerà alla valutazione del voto di condotta. In ogni caso la giustificazione dovrà essere esibita dallo studente non oltre il terzo giorno dal rientro a scuola; in mancanza, lo studente sarà riammesso in classe (al quarto giorno) solo se riaccompagnato a scuola da uno dei genitori o di chi ne fa le veci.
- In caso di ripetute assenze, su segnalazione del docente coordinatore di classe alla Presidenza, potranno essere inviate tempestive comunicazioni scritte alle famiglie, anche degli alunni maggiorenni.
- Periodi di assenza separati da un giorno di frequenza devono essere giustificati separatamente.
- b) Assenza “collettiva”
- E’ considerata assenza “collettiva” dalla lezione quella che coinvolge un numero elevato di studenti della scuola.
- Il giorno successivo all’assenza il docente della prima ora ammetterà “con riserva” alle lezioni gli studenti assenti il giorno precedente e li inviterà a compilare il modulo “Giustificazione assenze collettive” disponibile on line. Il mancato rispetto della presente disposizione sarà gestito e produrrà gli effetti di cui al punto a).
- c) Assenze Di Classe
- E’considerata “assenza di classe” quella in cui risultano assenti dalla lezioni oltre il 50% degli studenti. L’Istituto ritiene plausibile in tal caso che l’assenza possa essere stata concordata dagli studenti stessi.
- Valutate le situazioni particolari ( condizioni accertate di malattie diffuse, epidemie in atto o altre situazioni personali motivate), l’assenza è ritenuta “di classe” e “non giustificabile”.
- Gli studenti che hanno preso parte ad un a o più assenze “di classe” non giustificate dalla scuola potranno avere una riduzione del voto di condotta e richiami scritti con assegnazione di mansioni a favore della comunità scolastica.
- Per le classi nella quali si verifichino nel corso dell’anno una o più assenze “di classe” non giustificate, potrà essere valutata, in relazione alla gravità dei comportamenti, una riduzione dei giorni del viaggio di istruzione o l’annullamento dello stesso.
Ingressi in ritardo e uscite anticipate
- Non sono di norma consentiti ingressi in ritardo se non ad inizio della 2 ora.
- L’ammissione in classe degli alunni che si presentano alla 1 ora in lieve ritardo (massimo 5 minuti) rispetto all’orario di ingresso è autorizzata, discrezionalmente, dal docente in servizio alla prima ora. L’ingresso all’inizio della 2 ora viene autorizzato dal Vicario o dai Collaboratori del Dirigente Scolastico.
- Gli alunni ritardatari, se non provvisti di giustificazione scritta del genitore o, in alternativa, se non accompagnati dal genitore, dovranno giustificare il ritardo entro il giorno successivo.
- L’ingresso oltre l’inizio della seconda ora non è di norma consentito, salvo casi eccezionali, per comprovati motivi opportunamente documentati e, comunque, dovrà sempre essere autorizzato direttamente dal Dirigente Scolastico o da un suo Collaboratore.
- Sono consentite tre entrate in ritardo e tre uscite anticipate nel trimestre e quattro entrate in ritardo e quattro uscite anticipate nel pentamestre per la sede ITAGR e quattro entrate in ritardo e quattro uscite anticipate per quadrimestre per la sede IPSAA , giustificate dai genitori o, dallo stesso studente, se maggiorenne.
- Oltre i permessi sopramenzionati, lo studente sarà ammesso alle lezioni esclusivamente dai collaboratori del dirigente che, sentite le motivazioni, valuterà se giustificare l’accesso a scuola o non ammettere lo studente in classe, nel caso dei minorenni, avvisando i genitori.
- Sono esclusi dal computo i ritardi e le uscite fuori orario debitamente documentate con certificazioni varie.
- Le uscite in anticipo rispetto al normale orario potranno essere autorizzate con le seguenti modalità:
- può essere richiesta l’uscita anticipata di una sola ora; richieste di uscite anticipate di oltre un’ora saranno accolte solo in casi eccezionali e documentati (indisposizione, visita medica, gravi motivi familiari…)
- Gli alunni minorenni dovranno necessariamente essere prelevati da un genitore o da chi ne fa le veci e potranno accedere alle lezioni solo al termine della singola ora
- Se l’alunno o il genitore dichiara che l’uscita anticipata è dovuta a visita medica dovrà produrre relativa certificazione.
- Gli alunni maggiorenni potranno esercitare autonomamente il diritto di uscita anticipata (sempre nel rispetto di cui sopra).
- Eventuali autorizzazioni permanenti di entrate posticipate o di uscita anticipata saranno concesse su richiesta motivata da rivolgere alla Dirigenza, che valuterà caso per caso e provvederà ad annotare la disposizione sul Registro elettronico
- Casi straordinari ed eccezionali saranno valutati dalla dirigenza o dai suoi collaboratori.
REGOLAMENTO
VIGILANZA SUGLI ALUNNI
Normativa di riferimento
- Codice civile, artt. 2043, 2047, 2048;
- 6DPR 416/74;
- 61 L. 312/80;
- l.vo 297/94;
- DI n. 44 del 01/02/01;
- 29 – comma 5 del CCNL Scuola 2006- 2009; Statuto delle studentesse e degli Studenti;
- L’obbligo di vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio (Corte dei Conti, sez. III, sentenza n. 1623/’94)
- Tutto il personale è tenuto a rispettare scrupolosamente il piano delle attività nella parte connessa alla vigilanza, ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, ex T.U. 81/’08.
Responsabilità
- La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, docenti, personale ATA e Dirigente.
- Al Dirigente Scolastico, in materia di vigilanza sugli alunni, spettano compiti organizzativi, per cui è sua competenza e responsabilità (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile) porre in essere tutte le misure organizzative per garantire sicurezza nell’ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.
- Spetta al DSGA predisporre attraverso il Piano delle Attività l’organizzazione di tutto il personale ATA assicurando l’organizzazione della vigilanza durante le attività scolastiche ed extrascolastiche per ciascun edificio sede di tali attività e per ciascun piano degli edifici interessati.
Principi generali
- La sorveglianza ha la duplice funzione di garantire una civile convivenza tra tutti gli studenti, la loro sicurezza e contestualmente ad assumere un ruolo determinante nei processi educativi di sviluppo dell’autonomia e della responsabilità dei singoli.
- In tal senso i divieti e i vincoli presenti nel presente regolamento e nelle indicazioni organizzative disposte dal Dirigente scolastico e dal DSGA sono da intendersi come regolatori degli interventi del personale della scuola che ne assume in prima istanza la finalità educativa in sussidiarietà alla famiglia.
Vigilanza durante lo svolgimento dell’attività didattica
- Ai sensi dell’art. 17 della CM n. 105/ ’75 e dell’art. 29 del CCNL 2006- 2009, per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, i docenti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio della prima ora di lezione e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi.
- I docenti svolgono la funzione di vigilanza: durante le ore di lezione; durante gli intervalli; durante l’uscita degli studenti dalla scuola.
- Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, pertanto, il/i docente/i assegnato/i alla classe in quella scansione temporale che vigila sugli studenti della propria classe ed interviene tempestivamente ove siano messi in atto comportamenti non conformi alle finalità didattiche delle singole ore di lezione, ovvero sanzionabili.
- Il collaboratore scolastico ATA è tenuto alla vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (Tabella A CCNL 29.11.2007).
Vigilanza sui “minori” per emergenze /soccorso
- La vigilanza sui “minori” per emergenze soccorso, nella fattispecie alunni portatori di handicap grave, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall’educatore o dal docente della classe, eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.
Vigilanza durante le visite guidate /viaggi d’istruzione
- La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d’istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M. n.291/’92)
- I docenti designati ad accompagnare gli alunni sono soggetti, nello svolgimento di detto servizio, all’obbligo di vigilanza degli alunni medesimi e alle responsabilità di cui all’art. 2048 del Codice Civile con integrazione di cui all’art. 61 della L.312 dell’11.07.’80 che ha limitato la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.
- In caso di partecipazione di uno o più portatori di handicap, sarà designato – in aggiunta al numero degli accompagnatori dovuto in proporzione al numero di partecipanti- un accompagnatore fino a due alunni diversamente abili.
- Pertanto, ai sensi della normativa di cui al comma 2, ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza degli alunni.
Licenza
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