Viaggi d'Istruzione
Documento che stabilisce le regole per i Viaggi d'Istruzione.
Tipologia
Regolamento
Descrizione estesa
Viaggi d'Istruzione
REGOLAMENTO VIAGGI D’ISTRUZIONE
Approvato con delibera del Consiglio d’Istituto del 17/12/2024
Riferimenti normativi
- L. 312/ 1980 art. 61
- Cod. Civ. artt. 2047 e 2048
- C.M. n. 291/1992 - C.M. n. 623/1996
- Note del MIUR del 15/7/02 e del 20/12/02
- Regolamento di Istituto e di Disciplina
Premessa
La scuola riconosce ai viaggi di istruzione e uscite didattiche, compresi quelli connessi con attività sportive, una precisa valenza formativa, al pari di altre attività didattiche integrative. I viaggi di istruzione sono dunque riconosciuti come attività da computarsi fra i giorni di scuola a tutti gli effetti. Dette attività richiedono una preventiva fase progettuale fin dall'inizio dell'anno scolastico, all’interno della programmazione del Consiglio di classe, coerentemente con specifiche esigenze didattiche e in armonia con le linee indicate dal Collegio Docenti.
Art. 1 – “Viaggi di istruzione”
I viaggi di istruzione che si prefiggono il miglioramento della conoscenza del territorio italiano nei suoi molteplici aspetti, naturalistico - ambientali, economici, artistici, culturali, comprendono anche la partecipazione a manifestazioni culturali, concorsi, fiere, mostre, nonché gli scambi con l’estero e gli stages linguistici. Tali iniziative comportano uno o più pernottamenti fuori sede.
Art. 2 – “Uscite didattiche”
Le uscite didattiche che si prefiggono gli obiettivi di cui sopra, si effettuano nell'arco di una intera giornata o frazioni di essa. Non comportano alcun pernottamento fuori sede.
Art. 3 – “Viaggi connessi con attività sportive”
Si tratta di viaggi finalizzati a garantire agli allievi ulteriori esperienze di vita ed attività sportive. Vi rientrano sia quelle finalizzate alla conoscenza di specialità sportive tipicizzate, sia le attività genericamente intese come “sport alternativi”, quali le escursioni, i campeggi, le settimane verdi, i campi lavoro. Possono comportare uno o più pernottamenti.
Art. 4 – “Commissione Viaggi”
La Commissione Viaggi di istruzione è composta da:
- D.S.G.A. o un suo delegato;
- Docenti della Commissione (2-3 di cui uno per ogni sede associata).
La commissione provvede alla valutazione finale delle proposte/preventivi pervenuti dalle varie agenzie.
La Commissione ha il compito di vaglio, selezione, individuazione delle mete e dei luoghi dei viaggi di istruzione da proporre ai C.d.C. e di raccordo con i referenti di viaggio individuati dai C.d.C.
Il personale di segreteria, designato dalla DSGA, provvederà alla gestione delle fasi successive necessarie
all’organizzazione del viaggio di istruzione nel rispetto della normativa prevista.
L’iter previsto dovrà essere il seguente:
- Proposte della commissione ai C.d.C. di ottobre/novembre e individuazione dei docenti accompagnatori (di cui uno avrà funzione di referente);
- Indicazione dei vari C.d.C. dei viaggi scelti, delle discipline coinvolte e della opportunità didattica relativa agli obiettivi trasversali della classe;
- Raccolta delle indicazioni da parte della commissione e accorpamento delle classi (massimo tre classi);
- Organizzazione dei viaggi entro il mese di gennaio di ciascun anno scolastico; pagamento degli acconti entro 15 giorni dalla scelta del preventivo più conveniente;
- Verbalizzazione, in sede di C.d.C. successivo al viaggio di istruzione, della ricaduta dell’esperienza compiuta rispetto agli obiettivi trasversali e didattici prefissati.
Art. 5 – “Condizioni per lo svolgimento dei viaggi di istruzione”
Il limite minimo di partecipazione di ogni classe è stabilito nel 70% (2/3) degli studenti frequentanti la classe. La durata dei viaggi di istruzione è così individuata:
- Classi prime:1 giorno in Italia (senza pernottamento);
- Classi seconde: fino a 2 giorni in Italia (un pernottamento)
- Classi terze: fino a 3 giorni in Italia (due pernottamenti);
- Classi quarte: fino a 4 giorni in Italia (3 pernottamenti);
- Classi quinte: fino a 6 giorni in Italia/estero (5 pernottamenti);
I viaggi di istruzione e le visite guidate devono essere effettuati entro il 30 aprile, fatte salve la partecipazione a manifestazioni, concorsi, fiere, mostre esterne di valenza didattica in linea con gli obiettivi formativi della scuola. Specifici e motivati progetti in deroga a quanto previsto nei commi precedenti, sono valutati dal C.I.
Art. 6 – “Docenti accompagnatori”
Gli accompagnatori, nel numero previsto dal successivo comma, sono individuati dal Dirigente Scolastico fra i docenti del C.d.C. disponibili ad accompagnare la classe che effettua il viaggio o, comunque, fra i docenti che hanno conoscenza della classe.
Per ogni gruppo di 15 studenti o frazione dovrà essere individuato un docente accompagnatore, tenendo presente che qualora il gruppo (anche inferiore ai 15 partecipanti) viaggi da solo, i docenti accompagnatori dovranno essere almeno due. In presenza di studenti in condizioni di disabilità, il numero dei docenti sarà incrementato secondo i casi, su indicazione del coordinatore del dipartimento alunni con disabilità.
Per ogni viaggio, viene individuato un docente con funzione di referente e responsabile del viaggio.
Di norma deve essere assicurato l’avvicendamento fra gli accompagnatori, in modo da escludere che uno stesso docente partecipi a più viaggi di istruzione nel corso dell’anno.
Per particolari motivazioni, vagliate dal D.S., può essere consentita la partecipazione ai viaggi d’istruzione e visite guidate del personale ATA, con ruolo di vigilanza sugli allievi. (Ciò purché sia in ogni caso garantito il servizio regolare all’interno della scuola e non vi siano oneri di alcun genere per la scuola).
I docenti accompagnatori curano il regolare svolgimento del viaggio, anche attuando le necessarie modifiche
dello stesso e, ove necessario, tengono rapporti telefonici e\o Whatsapp con le famiglie degli studenti. Al termine del viaggio/visita presentano alla Commissione una relazione sull’attuazione del viaggio.
Art. 7 – “Comportamenti dello studente”
Lo studente, per l’intera durata del viaggio, è tenuto a mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose, coerentemente con le finalità educativo-formative dell’istituzione scolastica. Al fine di garantire l’altrui e propria incolumità, è tenuto ad osservare scrupolosamente le regole del vivere civile, in particolare il rispetto degli orari e del programma previsto.
È severamente vietato detenere e fare uso di bevande alcooliche e\o sostanze psicotiche, anche da parte di allievi maggiorenni.
È obbligatorio:
- sui mezzi di trasporto evitare spostamenti non necessari e rumori eccessivi;
- in albergo muoversi in modo ordinato, evitando di ledere il diritto all’altrui tranquillità. Eventuali danni materiali procurati durante il soggiorno saranno addebitati agli studenti assegnatari della camera (cfr. art 10 co.4 Regolamento di Istituto;
- non cambiare per alcun motivo la camera assegnata;
- non allontanarsi dall’albergo su iniziativa personale sia di giorno che di notte;
- attenersi sempre alle indicazioni degli accompagnatori;
- il rilascio da parte delle famiglie di una dichiarazione di specifiche situazioni afferenti lo stato di salute dello studente.
La responsabilità degli allievi è personale: pertanto qualunque comportamento difforme a quanto specificato determina l’applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla gravità della eventuale mancanza commessa. Nei casi più gravi, d’intesa fra i docenti accompagnatori e il Dirigente Scolastico, può essere prevista l’immediata interruzione del viaggio con onere finanziario a carico degli allievi responsabili.
Art. 8 – “Modalità di istruzione dell’attività”
Le attività, della cui organizzazione è garante il DS, sono regolate da criteri e obiettivi stabiliti dal Collegio dei Docenti e dai CdC, nel rispetto della normativa vigente. Il primo delibera il nominativo dei docenti che formano la Commissione “Viaggi Istruzione” che provvederà a strutturare proposte in linea agli obiettivi individuati nell’articolo 1.
La procedura dettagliata è deliberata dal C.I. ed è depositata presso l’Ufficio di Segreteria incaricato dei Viaggi di istruzione.
Art. 9 – “Costi”
I CdC, nel programmare viaggi e visite, valuteranno attentamente il rapporto costi-benefici, tenendo presente le esigenze delle famiglie per quanto riguarda i costi. Le famiglie saranno informate prima dell’adesione del costo massimo del viaggio di istruzione.
Contestualmente all’atto dell’adesione al viaggio di istruzione, che consiste nella sottoscrizione da parte di un familiare della comunicazione organizzativa predisposta dalla scuola, è richiesto il versamento di una somma fino al 50% della quota di partecipazione.
In caso di documentata rinuncia al viaggio e dietro richiesta da parte della famiglia, potrà essere predisposto rimborso dell’importo versato, con eccezione di eventuali costi già sostenuti dalla scuola e penalità attribuite
dall’agenzia organizzatrice.
Le famiglie di studenti che si trovino in disagiate condizioni economiche possono fare al Dirigente Scolastico richiesta documentata di contributo. Tale richiesta sarà trattata con procedura riservata e, se accolta, porterà all’utilizzo di gratuità messe a disposizione dall’agenzia organizzatrice e\o di somme di pertinenza della scuola. L’istituto si fa carico di costi derivanti da trasporto (C.M. 567/96) solo ove essi derivino da visite o viaggi richiesti per la partecipazione di studenti in qualità di rappresentanti dell’istituto ad attività sportive e\o gare nazionali relative alle diverse discipline per la partecipazione ad attività di servizio (Orientamento
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