Regolamento degli organismi di partecipazione

con il presente Regolamento l’Istituto Agrario di Firenze disciplina l’esercizio del diritto di riunione e di assemblee degli studenti a livello di classe di corso ed istituto

Tipologia

Regolamento

Descrizione estesa

  

REGOLAMENTO DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE
APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO D’ISTITUO DEL 17/12/24


Visto il DPR 24 giugno 1998, n. 249 Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria che all’ art 2 co.9 recita: “La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto” l’Istituto Agrario di Firenze, disciplina l’ esercizio del diritto di riunione e di assemblee degli studenti a livello di classe, di corso, ed istituto con il presente Regolamento


ART. 1 – “RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI”


A) Rappresentanti di classe
Le votazioni dei rappresentanti di classe devono avvenire per scrutinio segreto. I rappresentanti hanno il compito di:
- presiedere o fungere da segretario durante lo svolgimento delle Assemblee di Classe;
- partecipare ai Consigli di Classe ove se ne richieda la presenza;
- svolgere una funzione di collegamento e portavoce tra la classe e gli uffici di Dirigenza e di Segreteria;
- consultare formalmente la Classe per ogni decisione che la riguardi;
- partecipare al Comitato Studentesco;
- nel caso di imprevista assenza dell'insegnante, avvisare la Dirigenza e organizzare l'attività della classe al fine di non disturbare le attività scolastiche in corso.
- I rappresentanti possono inoltre chiedere al Coordinatore che la seduta del Consiglio di Classe sia “allargata” a tutti i componenti della classe stessa. Il Coordinatore valuterà la necessità di un Consiglio allargato che consente agli studenti della classe di avere con tutti i docenti un dialogo diretto, completo e costruttivo sui problemi della classe stessa.
B) Rappresentanti d’Istituto
Le elezioni dei rappresentanti d’Istituto si svolgeranno secondo il calendario che sarà appositamente diramato dal competente Ministero.
La nomina ufficiale dei Rappresentanti d’Istituto avviene ad opera del Dirigente e consegnata agli interessati entro 5 giorni dalla votazione. I rappresentanti hanno il diritto di chiedere al Dirigente un corso di formazione che li aiuti a comprendere i loro doveri e i meccanismi burocratici interni all’istituto; il corso dovrà tenersi entro le prime 5 settimane successive all’elezione. Il Dirigente potrà delegare ad alcuni docenti il compito di tenere questo corso (di durata definibile dai partecipanti).
I rappresentanti eletti hanno il compito di:
- partecipare alle riunioni del Consiglio di Istituto;
- presiedere e fungere da segretario durante lo svolgimento dei Comitati Studenteschi;
- svolgere una funzione di collegamento e portavoce tra gli studenti e gli uffici di Dirigenza e Segreteria;
- consultare gli studenti per ogni decisione che la riguardi;
- su delega del Comitato possono chiedere di convocare il Comitato Studentesco;
- possono chiedere di usufruire di un’aula dove potere effettuare gli incontri in orario extracurriculare;
C) Rappresentanti della Consulta
Le votazioni avverranno simultaneamente a quelle dei Rappresentanti d’Istituto seguendo le stesse modalità. La nomina ufficiale dei Rappresentanti nella Consulta dovrà essere fatta dal Dirigente e consegnata agli interessati entro 5 giorni dalla votazione.
I rappresentanti hanno il compito di:
- Partecipare al Comitato Studentesco;
- svolgere una funzione di collegamento e portavoce tra gli studenti, i Rappresentanti d’Istituto e la Consulta Provinciale degli Studenti.


ART. 2 – “ASSEMBLEE STUDENTESCHE”


A) Assemblea di Classe:
L’Assemblea di Classe:
- ha durata massima di due ore e può essere richiesta dai rappresentanti di classe o da almeno il 50% degli Studenti della classe una volta al mese fino ad aprile;
- può riferirsi sia all'approfondimento dei problemi della classe sia all'approfondimento dei problemi della società (ovviamente è escluso ogni argomento che possa costituire configurazione di reato);
- le richieste delle assemblee di Classe, con i relativi ordini del giorno, devono essere presentate al coordinatore di classe;
- è composta da tutti gli alunni della classe ed è presieduta dal Rappresentante primo eletto;
- il secondo Rappresentante svolge le funzioni di Segretario;
- è validamente costituita con la presenza della metà + 1 degli aventi diritto a partecipare;
- le votazioni si effettuano per alzata di mano, tranne quelle riguardanti persone, da effettuare per scrutinio segreto;
- i punti all'Ordine del giorno messi a votazione sono approvati con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti;
- il verbale dell'Assemblea deve essere consegnato al coordinatore di classe e, su richiesta, all'ufficio di Dirigenza dell'Istituto;
- è compito del Presidente dell'Assemblea vigilare sul rispetto del regolamento della stessa;
- i Docenti nelle cui ore di lezione è autorizzata l'assemblea di classe, nel pieno rispetto della autonomia degli allievi, danno supporto di guida organizzativa e di vigilanza sulla regolarità dei lavori.
- nel caso di violazione del Regolamento o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea, i Docenti devono intervenire sciogliendo la stessa.
B) Assemblea di Istituto:
Il Comitato Studentesco o i Rappresentanti d’Istituto (con delega) devono presentare un regolamento delle Assemblee di Istituto. Il regolamento ha validità annuale. Può essere quindi modificato successivamente o confermato, o sostituito con un altro regolamento. Il suddetto regolamento sarà oggetto di approvazione da parte del Comitato Studentesco e del Consiglio dell’Istituto, nella seduta immediatamente successiva alla prima assemblea.
Il regolamento deve prevedere:
- che le Assemblee sono parte integrante dell’attività scolastica;
- che la partecipazione all’attività scolastica da parte degli Studenti è obbligatoria;
- le modalità di verifica delle presenze;
- che il medesimo regolamento delle assemblee d’Istituto, dopo l’approvazione, dovrà essere
allegato al Regolamento d’Istituto;
- che i rappresentanti d’Istituto, al termine di ogni assemblea d’Istituto, dovranno redigere apposito verbale di valutazione dell’assemblea stessa, che dovrà contenere: il tema dell’assemblea; la descrizione e la valutazione delle attività svolte; le considerazioni sull’organizzazione. Il documento dovrà essere letto e approvato dal Comitato Studentesco, costituito dai Rappresentanti di Classe e della Consulta, e dovrà successivamente essere consegnato al Dirigente;
- che in caso di inadempienze, il Dirigente può non autorizzare l’Assemblea del mese successivo.
- che all'Assemblea di Istituto, in armonia con l'O.d.g., possono partecipare esperti esterni invitati dagli Studenti, previa autorizzazione del Consiglio di Istituto. I nominativi degli esperti devono essere indicati unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Il CdI potrà negare l'autorizzazione con deliberazione motivata.
Art. 3. Comitato Studentesco
Per il Comitato Studentesco viene stabilito quanto segue:
- il Comitato Studentesco è composto dai rappresentanti di Classe, di Istituto, nella Consulta ed è presieduto dal Rappresentante d’Istituto primo eletto. Le funzioni di Segretario sono attribuite al Rappresentante secondo eletto, o da un Rappresentante di classe resosi disponibile;
- può essere richiesta la convocazione del Comitato studentesco dal 10% dei rappresentanti di Classe o, su delega del comitato stesso, dai Rappresentanti degli studenti;
- il Comitato studentesco dovrà riunirsi fuori dei locali dell’Istituto;
- il Comitato studentesco dovrà tenersi fuori dell'orario delle lezioni;
- il Comitato è validamente costituito con la presenza della metà più uno degli aventi diritto a partecipare. I rappresentanti che per due volte di seguito non si presentano alla seduta saranno sollevati dal loro incarico (a meno che l’assenza non sia giustificata). Per verificare l’effettiva presenza dei Rappresentanti di Classe ai Comitati (che, si ricorda, è obbligatoria), i rappresentanti d’istituto devono predisporre, all’inizio della riunione del comitato, un foglio con la lista dei rappresentanti di classe che devono attestare la loro presenza con una firma;
- è compito del Presidente del Comitato vigilare sul rispetto del regolamento del Comitato, chiedendo l'intervento del Dirigente Scolastico o di un delegato ogni qualvolta sia in difficoltà nello svolgere la propria funzione;
- le votazioni si effettuano per alzata di mano, tranne quelle che riguardano persone, che vanno effettuate per scrutinio segreto. I punti all'ordine del giorno messi a votazione si considerano approvati se ottengono il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti;
- il verbale del Comitato deve essere consegnato all'ufficio della Dirigenza dell'Istituto. I Rappresentanti d’Istituto possono decidere di esporre il verbale nelle bacheche degli studenti per
garantire l’informazione.
I Comitati Studenteschi si distinguono in:
A) Comitati Parziali: a queste assemblee è richiesta, obbligatoriamente, la partecipazione di un solo rappresentante di classe; in esse verrà redatto un verbale, contenente i deliberati del Comitato relativi ai punti posti all’ordine del giorno;
B) Comitati Plenari: a queste assemblee la partecipazione di entrambi i rappresentanti di classe è obbligatoria; in caso di impedimento a partecipare, i rappresentanti possono incaricare di prendere parte alla riunione un loro compagno, il quale, nel foglio di registrazione delle presenze, dovrà anteporre alla propria firma la dicitura “delegato”. Queste assemblee saranno convocate ogniqualvolta sia necessario comunicare ai soli rappresentanti di classe informazioni riguardanti attività-iniziative assemblee, e verrà redatto apposito verbale ma non redigere un verbale.


ART. 3 – “RAPPRESENTANTI DI CLASSE DEI GENITORI”


I Rappresentanti di Classe svolgono l'importante ruolo di favorire la collaborazione tra scuola e famiglia, utile per un miglior funzionamento dell'istituto; hanno il compito di:
- partecipare ai Consigli di Classe, quando se ne richieda la presenza;
- svolgere una funzione di collegamento tra Docenti e Genitori della classe.


ART. 4 – “ASSEMBLEE DEI GENITORI”


I genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea per discutere di problemi che riguardano aspetti di carattere generale della scuola o delle classi frequentate dai propri figli. Le assemblee possono essere di singole classi o di istituto.
Hanno titolo a convocare l’assemblea dei genitori i rappresentanti di classe eletti nei consigli di classe, informando preventivamente il Dirigente Scolastico (indicando specificamente gli argomenti da trattare) e chiedendo l’autorizzazione ad usare i locali scolastici.
Alle assemblee possono partecipare con diritto di parola il Dirigente e i docenti della classe. Le assemblee dei genitori possono anche essere convocate dai docenti della classe.


ART. 5 – “COMITATO DEI GENITORI”


Il Comitato dei Genitori è formato dai Rappresentanti di Classe e di Istituto dei Genitori.

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